Sono strumenti di politica attiva del lavoro finalizzati all'inserimento temporaneo nel mondo del lavoro e ad agevolare l'incontro domanda-offerta di lavoro.
I tirocini non determinano l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro.
Al tirocinante può essere riconosciuto un rimborso spese.
Al termine del periodo di tirocinio non sussiste per il datore di lavoro alcun obbligo di assunzione, sebbene possa determinarsi l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
Persone che hanno assolto l'obbligo scolastico; non é richiesto formalmente alcun requisito di età per poter accedere al tirocinio se non quello connesso all'assolvimento dell'obbligo scolastico.
I disabili che svolgono attività di tirocinio sono computati nella quota di riserva prevista per le assunzioni obbligatorie nell'ambito dei progetti realizzati nell'ambito di convenzioni stipulate con i Centri prov. per l'impiego e sono esclusi dalla base di computo della riserva (DM 22.1.2001).
I giovani che prestano servizio civile possono svolgere attività di tirocinio purché questo non impedisca il normale espletamento del servizio civile.
Possono essere soggetti ospitanti i datori di lavoro sia pubblici che privati, entro i seguenti limiti:
Soggetti promotori
I soggetti promotori hanno funzione di assistenza e garanzia.
Possono essere soggetti promotori:
I Centri Provinciali per l’Impiego possono attivare tirocini formativi e di orientamento solo a favore di soggetti inoccupati o disoccupati, ivi compresi quelli iscritti nelle liste di mobilità.
Modalità procedurali
Per poter attivare un tirocinio occorre stipulare apposite Convenzioni tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante.
Possono essere stipulate “Convenzioni quadro” a livello territoriale tra i soggetti istituzionalmente competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate. Per le Aziende iscritte alle Associazioni di categoria che hanno stipulato una Convenzione quadro con la Provincia non è necessaria la stipulazione di una singola Convenzione.
La Convenzione ha durata di 5 anni ed è rinnovabile.
Alla Convenzione, che può riguardare anche più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo con l'indicazione degli obiettivi, delle modalità e delle finalità perseguite dal tirocinio.
Il soggetto ospitante invia copia della convenzione e del progetto tramite il sistema operativo SARE:
Il progetto formativo deve anche indicare il nominativo del tutor aziendale e del tutor didattico-organizzativo.
A fine percorso al tirocinante viene rilasciata una dichiarazione delle competenze acquisite.
I soggetti promotori devono garantire la presenza di un tutor responsabile didattico/organizzativo del tirocinio.
A detto tutor compete:
Tutor aziendale
I soggetti ospitanti devono indicare nella convenzione il responsabile aziendale dell'inserimento.
Il tutor aziendale ha il compito di:
Obbligo assicurativo
I soggetti ospitanti devono provvedere ad assicurare i tirocinanti contro il rischio infortuni e malattie professionali presso l'INAIL, ed attivare apposita polizza presso una compagnia di assicurazione contro i danni arrecati a terzi per responsabilità civile.
Obblighi dei tirocinanti
Il tirocinante deve:
Durata dei tirocini
La durata massima dei tirocini é collegata alle caratteristiche del beneficiario.
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Soggetti beneficiari
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Durata
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Studenti che frequentano la scuola secondaria
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non più di 4 mesi
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non più di 6 mesi
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non più di 12 mesi
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non più di 24 mesi
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Nel computo dei limiti di durata massima del tirocinio sono esclusi gli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile nonché i periodi di astensione obbligatoria per maternità.
Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata sopra indicate.