Con la procedura di mobilità viene attuato un meccanismo di intervento dello Stato sociale per consentire, entro certi limiti e a determinate condizioni, ai lavoratori licenziati da imprese in crisi l’iscrizione in una speciale lista di mobilità diretta a favorire il loro reinserimento in altra impresa nonché la fruizione di una speciale indennità di disoccupazione (c.d. indennità di mobilità) in attesa della nuova occupazione.
La Provincia riceve per conoscenza la comunicazione di avvio della procedura e nel caso in cui le parti non raggiungano accordo è tenuta a convocare le parti per verificare le condizioni di un accordo.
A chi si rivolge?
Come funziona?
COMUNICAZIONE ALLE OO.SS.
L’azienda che intende avviare le procedure di mobilità deve darne preventiva comunicazione scritta alle RSA o RSU nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Detta comunicazione può anche essere effettuata per il tramite dell’associazione di lavoro alla quale l’impresa aderisce o conferisce mandato.
La comunicazione deve indicare (art. 4 c. 3 L. 223/91):
Alla comunicazione deve essere allegata copia della ricevuta del versamento all’INPS, a titolo di anticipazione di una somma (c.d. contributo d’ingresso) pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.
Copia della comunicazione e della ricevuta di versamento devono essere contestualmente inviate alla Provincia.
ESAME CONGIUNTO
Entro 7 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione le RSA (o RSU) e le associazioni di categoria possono chiedere un incontro con l’imprenditore al fine di valutare, attraverso un esame congiunto, la situazione e tentare strade alternative ai licenziamenti (ad esempio: contratti di solidarietà, gestione flessibile dell’orario di lavoro, deroga al divieto posto dall’art. 2103 c.c. relativo al divieto di adibire i lavoratori a mansioni inferiori).
La procedura deve chiudersi entro 45 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione. Il termine è ridotto alla metà quando i lavoratori interessati alla procedura sono meno dieci. Nel caso di procedure concorsuali il periodo massimo è determinato in 30 giorni.
COMUNICAZIONE ALLA PROVINCIA DELL’ESITO DELL’ESAME CONGIUNTO
Al termine della procedura sindacale, l’impresa deve comunicare alla Provincia l’esito della consultazione e i motivi del suo eventuale risultato negativo. Analoga comunicazione può essere inviata alla Provincia da parte delle associazioni sindacali dei lavoratori.
MANCATO ACCORDO
Qualora non sia stato raggiunto l’accordo, la Provincia convoca le parti per un ulteriore esame, formulando anche proposte per il raggiungimento di un accordo. L’esame deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Provincia della comunicazione dell’impresa. Il termine è ridotto a metà se il numero dei lavoratori interessati alla procedura è inferiore a dieci.
ONERE A CARICO DELLA PROVINCIA
La Provincia comunica l’esito dell’esame alla sede competente dell’INPS, allegando l’eventuale accordo sindacale, ai fini della determinazione del numero di rate da versare all’INPS.
DICHIARAZIONE DI RECESSO
Raggiunto l’accordo sindacale ovvero conclusa la procedura in sede amministrativa, l’impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.
La facoltà di recesso deve essere esercitata per tutti i lavoratori assoggettati alla procedura nel termine di 120 giorni dalla sua conclusione ovvero entro il diverso termine previsto dall’accordo sindacale. Superato tale termine la procedura di mobilità perde di efficacia ed occorre, eventualmente, avviarne una nuova.
ONERI A CARICO DELL’IMPRESA
Per ciascun lavoratore posto in mobilità l’impresa è tenuta a versare all’INPS una somma pari a:
Contestualmente alla comunicazione del recesso ai lavoratori, l’impresa deve inviare l’elenco dei lavoratori collocati in mobilità a:
La comunicazione, effettuata a mezzo di appositi Moduli, deve indicare per ciascun soggetto: nominativo, luogo di residenza, qualifica, livello di inquadramento, età, carico di famiglia e la puntuale indicazione delle modalità con cui sono stati applicati i criteri di scelta per l’individuazione dei lavoratori licenziati.