Il contratto di formazione e lavoro è diretto all’inserimento di giovani nel mondo del lavoro per l’acquisizione di professionalità elevata o intermedia oppure mirato ad agevolare l’inserimento professionale, mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo.
La stipula del contratto è subordinata all’approvazione da parte dell’organo competente del relativo progetto di formazione e lavoro.
In base alla
LR 17/05, l’organo competente è la Provincia.
A chi è rivolto?
I contratti di formazione e lavoro possono essere stipulati esclusivamente dalle Amministrazioni Pubbliche (art. 85, c. 9
D.lgs 276/2003)
Come funziona?
La Provincia - U.O. Politiche del lavoro e servizi per l'impiego - riceve il progetto di formazione e lavoro, redatto dalla PA richiedente.
L'Ufficio procede a un’istruttoria che consiste nella verifica della sussistenza di tutti i requisiti e/o gli elementi, in particolare:
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che sussista adeguato rapporto formatori/formandi;
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che le ore dedicate alla formazione, ivi compresi i contenuti, rispondano a quanto previsto dall’art. 16 c. 5 della L. 451/94;
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che la durata del contratto di formazione indicata dall’Ente non sia superiore a quanto previsto dall’art. 16 c.4 della L. 451/94 in relazione alla tipologia di contratto prescelta.
Compiuta la verifica, viene emessa una determinazione di autorizzazione, che viene comunicata all’ente richiedente.