La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) è finalizzata a fronteggiare gravi situazioni di eccedenza occupazionale e a garantire la continuità del reddito ai lavoratori sospesi dal processo produttivo.
Presupposto necessario è la presentazione di un programma mirato al rilancio dell’attività ed alla salvaguardia (anche parziale) dei livelli occupazionali.
In tale eventualità viene assicurato a tutti i dipendenti (con un’anzianità di servizio di almeno 90 giorni alla data della richiesta) un’indennità pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, nei limiti dei massimali di legge.
L’istituto opera in caso di sospensione o riduzione di attività, motivate da:
La Provincia è competente a svolgere l’esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria, allorquando la procedura di CIGS coinvolga lavorati di una stessa impresa con una o più unità aziendali ubicate nell’ambito del territorio provinciale.
A chi si rivolge?
Come funziona?
COMUNICAZIONE ALLE OO.SS.
L’impresa che intende ricorrere alla CIGS, direttamente o tramite l’associazione imprenditoriale a cui aderisca o conferisca mandato, deve darne tempestiva comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative operanti nella provincia.
ESAME CONGIUNTO
Entro tre giorni dalla comunicazione è presentata, dall’imprenditore o dagli organismi rappresentativi dei lavoratori, domanda di esame congiunto della situazione aziendale.
La domanda deve esser presentata:
Ø alla Provincia se si tratta di impresa con unità aziendali ubicate nell’ambito dello stesso territorio provinciale;
Ø alla Regione se si tratta di impresa con unità aziendali ubicate in diverse Province di una stessa Regione
Ø al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale se si tratta di impresa con unità aziendali ubicate in più Regioni. In tal caso l’Ente Locale è chiamato ad esprimere un parere.
Costituisce oggetto dell’esame congiunto il programma che l’impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero di lavoratori interessati sospensione nonché le misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, le modalità di rotazione tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate alla sospensione. Nel caso di mancata adozione di meccanismi di rotazione l’impresa è tenuta indicarne le ragioni tecnico-organizzative.
All’incontro per l’esame congiunto partecipano anche funzionari della Direzione Provinciale del Lavoro o della Direzione Regionale del Lavoro, a seconda che l’intervento di integrazione salariale straordinaria riguardi unità produttive ubicate in una sola provincia o in più provincie della medesima regione.
L’intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si deve concludere entro 25 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti.
DOMANDA
La domanda di ammissione alla CIGS va presentata ai competenti uffici del Ministero del Lavoro entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana nella quale ha avuto inizio la riduzione o la sospensione dell’orario di lavoro. Ciascuna domanda di CIGS può essere riferita ad un periodo massimo di 12 mesi.
La domanda dovrà essere redatta utilizzando il modello CIGS/SOLID-1, che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte, pena l’improcedibilità della domanda stessa.
Oltre al modello occore presentare copia del verbale di esame congiunto, esperito nei termini e con le modalità prescritte.
CONCESSIONE DEL MINISTERO
La procedura termina con il decreto di concessione emanato dal ministero del lavoro.