La Provincia può promuovere la stipulazione di accordi e contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà allorquando, nella soluzione di una controversia collettiva di lavoro ovvero nel corso dell’esame congiunto conseguente all’attivazione di una procedura di mobilità o CIGS, è chiamata a farsi parte attiva nella ricerca di un accordo tra le parti sociali, suggerendo – qualora ne sussistano le condizioni – anche il ricorso ai contratti di solidarietà, quali strumenti alternativi al licenziamento.
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Datore di lavoro e rappresentanze sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale stipulano un contratto collettivo aziendale con il quale concordano, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, una riduzione dell'orario di lavoro (giornaliero, settimanale,mensile); la riduzione di orario può essere differenziata per i lavoratori interessati e può riguardare anche soltanto una parte dei dipendenti dell'impresa o dei singoli reparti. I contratti devono comunque interessare un numero di lavoratori superiore a quello dei dipendenti ritenuti in esubero.
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L’accordo di solidarietà deve indicare le motivazioni, la quantità dei lavoratori in esubero e la riduzione dell’orario di lavoro concordata; deve inoltre prevedere (ove tecnicamente possibili) i criteri di rotazione della riduzione dell’orario tra i lavoratori.
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I contratti di solidarietà hanno una durata compresa tra i 12 e i 24 mesi con possibilità di proroga per ulteriori 24mesi (36 per le regioni del Mezzogiorno).
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Per l'approvazione del contratto di solidarietà è necessaria una specifica domanda da parte dell'aziend, che deve essere presentata o inviata - corredata dal verbale di accordo tra le parti - alla Divisione XI della Direzione Generale del Lavoro mediante il modello CIGS/SOLID-1.
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L'autorizzazione avviene con decreto del ministero del lavoro da emanarsi entro 30 giorni dalla domanda e ha validità annuale.
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Ai lavoratori che, in seguito alla riduzione dell’orario di lavoro, subiscono una corrispondente riduzione della retribuzione, è corrisposto il trattamento di integrazione salariale, pari al 60% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro; detta somma è assoggettata alle trattenute previdenziali e assistenziali pari al 5,54% oltre alle ritenute fiscali di legge.
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Al fine di ottenere il rimborso dell'integrazione salariale, il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS richiesta di autorizzazione al conguaglio (mediante il Mod. IGI 15 STR). La richiesta deve riguardare l'intero periodo autorizzato con D.M.
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Il datore di lavoro deve, inoltre, trasmettere con cadenza trimestrale all'INPS l'elenco nominativo dei lavoratori cui è stato anticipato il trattamento. Detto elenco deve essere controfirmato dai lavoratori interessati che attestano l'avvenuto pagamento e dichiarano l'assenza di situazioni di incompatibilità o incumulabilità.