I datori di lavoro sono tenuti a comunicare – esclusivamente in via telematica tramite procedura
“SARE” - ai Centri per l'impiego competenti per luogo in cui si svolgono le attività lavorative : assunzioni, cessazioni, trasformazioni, proroghe, variazioni e rettifiche dei rapporti di lavoro, attivazione di tirocini , secondo i tempi previsti dalla normativa vigente in materia, visionabile tramite il sito
“C.O.” del Ministero del Lavoro, che si invita a consultare anche per situazioni/ settori particolari ( es. : spettacolo ….) , non contemplati in questa breve sintesi.
Tale obbligo di comunicazione riguarda le imprese private, agricole comprese , gli enti pubblici economici, le pubbliche amministrazioni.
Comunicazioni di assunzione
Le comunicazioni di assunzione devono pervenire entro il giorno antecedente a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, per le assunzioni effettuate con i seguenti contratti:
-
contratto di lavoro subordinato;
-
contratti di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa anche nella modalità a progetto;
-
socio lavoratore di cooperativa;
-
associato in partecipazione con apporto di lavoro.
In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione può essere effettuata entro i 5 giorni successivi, ma rimane l’obbligo di comunicare, almeno il giorno antecedente, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.
Comunicazione di cessazione
La comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro a termine (solo nel caso in cui il rapporto di lavoro sia terminato in data diversa da quella indicata nella comunicazione di assunzione) e del rapporto di lavoro a tempo indeterminato deve pervenire entro 5 giorni.
Comunicazione di inizio del tirocinio
I soggetti ospitanti devono comunicare al Centro per l'impiego l'inizio di un tirocinio ( e ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essa assimilata come ad esempio i piani di inserimento professionale, i lavori socialmente utili, ecc…) entro il giorno antecedente la sua attivazione .
Comunicazione di variazione, trasformazione, proroga
La comunicazione deve pervenire entro 5 giorni .
Comunicazioni per il collocamento mirato
Le comunicazioni di assunzione del collocamento mirato devono pervenire entro il giorno antecedente a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, le comunicazioni di cessazione entro 10 giorni.
Istituzioni scolastiche
Gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie sono tenute a comunicare, al servizio competente nel cui ambito è ubicata la loro sede, l'instaurazione, la variazione e la cessazione dei rapporti di lavoro che intercorrono tra l'istutuzione scolastica e il proprio personale e devono provvedere ad effettuare le comunicazioni entro i 10 giorni.
Agenzie per il lavoro
Le agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro, per i lavoratori temporanei sono tenute a comunicare entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al servizio competente nel cui ambito è ubicata la loro sede operativa: l’assunzione, la cessazione e la proroga.
Sanzioni
L’inadempimento degli obblighi sopra menzionati è soggetto a sanzione amministrativa.